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Donazioni Informali tra genitori e figli

03-04-2024 09:30

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Donazioni Informali tra genitori e figli

Per le liberalità indirette e informali, se non vi è obbligo di registrazione, viene meno il presupposto dell’applicabilità dell’imposta di donazione?

Questa settimana parliamo di donazioni. Ovviamente non di donazioni in generale ma di quelle più specificatamente che interessano il campo immobiliare.

 

È di questi giorni, infatti, una decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione che, con sentenza n. 7442, afferma che, per le liberalità indirette, se non vi è obbligo di registrazione, viene meno il presupposto dell’applicabilità dell’imposta di donazione.

 

E adesso, con calma e facendo un piccolo excursus, cerchiamo di comprendere di cosa si tratti.

 

Innanzitutto rammentiamo che la donazione va effettuata per atto pubblico, cioè in presenza di notaio che redige un atto e che lo registra all’Ufficio delle Entrate competente entro 30 giorni, provvedendo al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro nella misura fissa 200 euro. 

Ovviamente l’imposta di donazione viene versata al momento della registrazione quindi se la donazione non eccede i limiti della franchigia, l’imposta di registro non è dovuta.

 

Le aliquote e le franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra il beneficiario e il donante e possono essere così schematizzate:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario;
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

 

Detto questo la Cassazione, nei giorni scorsi, si è espressa, con la sentenza n. 7442 inerente un caso specifico di trasferimento monetario da un conto estero tra consanguinei, proprio in merito a casi specifici di donazione finendo per asserire che le donazioni informali (ad esempio il genitore che dà del denaro ai figli) e le donazioni indirette (come il genitore che paga la casa dei figli) non sarebbero soggette a imposta in quanto senza obbligo di registrazione (di donazione).

 

La tassazione diverrebbe, quindi, obbligatoria, in questi casi specifici, solo se tali atti di liberalità risultassero

  • da atti sottoposti a registrazione;
  • o se vi fosse una volontaria decisione di registrazione da parte del contribuente;
  • o se, avendo un valore superiore alla franchigia, ci fosse una dichiarazione di avvenuta donazione da parte del contribuente in un contesto di procedura di accertamento di tributi.

 

La decisione muoverebbe dal Testo Unico dell’Imposta di successione e donazione che, in linea generale, sancisce che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione, tranne talune fattispecie di donazione indiretta. 

Tra questi potrebbe rientrare il caso di atti di compravendita in cui il prezzo dell’immobile viene pagato da una persona diversa dall’acquirente.

Tale donazione informale, che non viene stipulata in nessun atto scritto, potrebbe non essere oggetto di tassazione ma ricordiamo che, come la stessa Cassazione ci dice, oltre al fatto che il contribuente ha la facoltà di decidere di fare una registrazione volontaria, la donazione stessa potrebbe essere dichiarata in un ambito di procedura di accertamento tributario, nel caso in cui avesse un valore superiore alla franchigia.

 

E con questo vi salutiamo.

Sperando, anche questa volta, di aver trattato un argomento di interesse comune, auguriamo a tutti un buon proseguimento di settimana.

Ci vediamo prossimamente con un nuovo articolo.

 

Staff di Realmentecasa

 

Fonti:

Agenzia delle Entrate

Il Sole 24 Ore