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Decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212

17-01-2024 11:26

realmentecasa

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Decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212

Nessuna proroga nel 2024 per il superbonus e piano di aiuti introdotto dal Dl 212/2023, il cosiddetto decreto “Salva Spese”.

Con l'anno nuovo ritorna anche il nostro blog, fermatosi per una lunga pausa autunnale.

Ovviamente, come primo tema, non potevamo che affrontare quello che, nel campo immobiliare, è il tema più scottante di questi primi giorni di gennaio.

Nessuna proroga nel 2024 per il superbonus e piano di aiuti introdotto dal dl 212/2023, il cosiddetto decreto “Salva Spese”.

 

Quindi, se da un lato, è chiara la volontà del governo di non proseguire con l'agevolazione del Superbonus, dall'altro è altrettanto evidente la consapevolezza di dover venire incontro alle famiglie e alle imprese.

Da qui il decreto Salva Spese che mira a salvaguardare i beneficiari e favorire l’avanzamento dei cantieri. I lavori terminati 31 dicembre 2023, infatti, godranno dell’agevolazione, mentre per quelli da completare nel 2024 saranno confermate le percentuali previste dalla legislazione vigente.

 

A seguire i 3 punti principali (estratti dalla GU Serie Generale n.302 del 29-12-2023

 

Art. 1     Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia  

 

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di  cui  all'articolo 119  del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  per  le  quali  e' stata esercitata l'opzione di cui  all'articolo  121,  comma  1,  del medesimo decreto-legge n.  34  del  2020,  sulla  base  di  stati  di avanzamento dei lavori effettuati  ai  sensi  del  comma  1-bis  del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono  oggetto di recupero in  caso  di  mancata ultimazione  dell'intervento stesso, ancorche' tale circostanza comporti il  mancato soddisfacimento  del requisito del miglioramento di due classi energetiche  previsto  dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34  del  2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e  6,  dello stesso decreto-legge n. 34 del  2020,  nel caso  sia  accertata  la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che  danno diritto alla detrazione d'imposta.  

 

2. A valere sulle risorse di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del decreto-legge   18   novembre   2022,   n.   176,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' autorizzata  la corresponsione di un contributo in favore  dei  soggetti  di  cui  al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore  a  15.000 euro, determinato  ai  sensi dell'articolo   119,   comma   8-bis.1,   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le  spese sostenute  dal  1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi  di  cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro  la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di  avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo  di  cui  al presente comma e' erogato,  nei  limiti  delle risorse  disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto. Il contributo di cui al presente  comma  non  concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.  

 

3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma  2,  pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui  all'articolo  6, comma   2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

Ed è questa la misura inserita dal decreto per evitare la possibilità di contenziosi tra le famiglie e le imprese per i cantieri ancora in corso. Possibilità che sembra essere certa di fronte al fatto che molti sono i cantieri non ancora terminati, che l'agevolazione scende al 70%, e che le famiglie in ritardo dovranno sobbarcarsi un maggiore costo per terminare i lavori.

 

Problematica non indifferente se si tiene in considerazione il fatto che, prendendo in mano i dati di Enea-Mase, si evince che a fronte di circa 10 miliardi di euro di lavori da terminare nei condomini, si stima in 40mila il numero di cantieri condominiali incompiuti, per un totale di circa 350mila famiglie coinvolte.

Dati che sono al vaglio anche di Confedilizia, che come associazione di categoria, chiede a gran voce un Sal aggiuntivo, il tutto in un'ottica di salvaguardia sia delle famiglie ancora interessate, sia delle imprese e sia dello sforzo compiuto dal Governo negli anni precedenti per incentivare l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente.

 

Per tutti questi motivi e viste anche le pressioni esercitate dalle varie associazioni ed enti, il decreto in oggetto, potrebbe subire alcune modifiche. L’approdo in Aula alla Camera è previsto per il prossimo 29 gennaio. Non ci rimane che attendere le novità sul caso.