Oggi voglio parlarvi di una circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata a gennaio di quest’anno.
Come la stessa afferma, ‘’per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale’’.
CHI NE HA DIRITTO?
Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che:
✔ acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (La legge di bilancio 2023, infatti, ha prorogato di un anno l'agevolazione prevista dal decreto “Sostegni bis”);
✔ non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
✔ hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro.
È necessario, inoltre:
✔ avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto;
✔ non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
✔ non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
QUALI LE AGEVOLAZIONI?
- Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato:
• per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
• per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
• per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.
- Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.
PER QUALI IMMOBILI?
Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).
L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI?
Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:
✔ per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)
✔ per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi).
Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.
Nel caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:
✔ dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto
✔ mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
✔ vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno
✔ mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova
l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).
Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare del 9 gennaio 2023
Per saperne di più si rimanda al sito dell’AdE.