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Acquisto della prima casa per giovani under 36

01-05-2023 16:23

realmentecasa

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Acquisto della prima casa per giovani under 36

Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per giovani under 36 e con ISEE non superiore a € 40.000,00.

Oggi voglio parlarvi di una circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata a gennaio di quest’anno.

Come la stessa afferma, ‘’per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale’’. 

 

CHI NE HA DIRITTO?

Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che: 

acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (La legge di bilancio 2023, infatti, ha prorogato di un anno l'agevolazione prevista dal decreto “Sostegni bis”);

non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;

hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro.

È necessario, inoltre: 

avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto;

non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

 

QUALI LE AGEVOLAZIONI?

  1. Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: 

• per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

• per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;

• per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”. 

  1. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

 

PER QUALI IMMOBILI?

Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale). 

L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

 

QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI?

Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”: 

per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna) 

per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). 

Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.

Nel caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:

dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto 

mancato trasferimento della residenza nei termini previsti 

vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno 

mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova 

l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. 

Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare del 9 gennaio 2023

Per saperne di più si rimanda al sito dell’AdE.